Costituzione

CARTA COSTITUZIONALE
Capitolo I – INTRODUZIONE

Articolo 1°: per semplificare e per una più chiara e rapida comprensione, il Sovrano
Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta, sarà sempre riferita in
questa Carta Costituzionale come O.S.J.

Capitolo II – LA NATURA DELL’O.S.J.

Articolo 1°: il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta,
per sua natura è un Ordine di Cavalleria Ospedaliero, governato da un Principe Gran
Maestro, come capo supremo, indipendente e distinto da tutte le altre branche che
reclamano le stesse comuni origini, ma non sono soggetti a questo Sovrano ordine, O.S.J.
Articolo 2°: giuridicamente, l’Ordine in questione è un soggetto di diritto
internazionale, con personalità giuridica pubblica, sempre di diritto internazionale, perché
inseparabilmente legato ad un potere sovrano almeno in titolo, e per i privilegi
tradizionalmente ottenuti e riconosciuti dalla Comunità Internazionale delle Nazioni.
Articolo 3°: la sede principale dell’Ordine è quella della residenza del suo Principe
Gran Maestro, salvo che questi non decreti diversamente. Egli può anche decretare
l’istituzione di sedi secondarie dell’Ordine nelle località ritenute più opportune.
Tutte le predette sedi dell’ordine, direttamente destinate al perseguimento dei propri fini
istituzionali, godono tradizionalmente dei privilegi e delle immunità solitamente accordati
alle rappresentanze diplomatiche estere regolarmente accreditate. I locali, gli archivi e in
genere tutti i documenti, che appartengono all’ordine, sono perciò inviolabili.


Capitolo III – GLI OBIETTIVI E SCOPI DELL’O.S.J.

Art. 1°: le finalità precipue dell’ordine, conciliate con le mutate esigenze dei tempi, sono
perpetuate le gloriose, onorevoli tradizioni della più antica e virtuosa Cavalleria
Cristiana nel mondo moderno, in cui è più che mai urgente e necessario che gli
uomini di buona volontà e di merito si associno liberamente per combattere uniti il
male in ogni suo aspetto e per difendere i Valori perenni dello Spirito; riaffermare
così il primato dell’Anima sul corpo, debellare l’invadente materialismo in tutti i
campi, propagandare assiduamente la glorificazione della Croce e la fede nella vita
eterna alla luce degli insegnamenti evangelici comuni a tutte le Chiese che si
riferiscono al nostro Signore Gesù Cristo, ma tutelare anche, concretamente e
positivamente, nell’ambito della legalità, i diritti umani – senza distinzioni di razza, di
credo religioso o politico, ecc. – perché il benessere economico sia gradualmente
esteso a sempre più larghi strati popolari, perché non ci sia più fame, perché sia
eliminata la miseria, perché sia preservata la pace, perché ci sia sempre più libertà,
perché la giustizia sociale diventi sempre più una realtà autentica.
Pertanto l’Ordine non ha scopi né attività di lucro e persegue, con fervore e
dedizione, esclusivamente fini di: Religiosi (nello spirito ecumenico sancito dal Concilio
Vaticano II) e Cavallereschi, secondo la più genuina tradizione dell’O.S.J.; Assistenza
medica ed ospedaliera, carità, umanità, filantropia, ecc.
Istruzione, insegnamento, educazione, cultura, didattica, studio, ricerca, scienze, storia,
lettere, ecc.

Capitolo IV – I POTERI DEL GRAN MAESTRO

Articolo 1°: il Supremo capo rappresentativo del Governo dell’O.S.J. è il Principe
Gran Maestro, cui è assegnata la piena rappresentanza legale internazionale del Governo
O.S.J.
Articolo 2°: l’amministrazione dei Gran Priorati, Priorati, Commende Ereditarie e di
simili associazioni incorporate è di competenza del Principe Gran Maestro, coadiuvato
dal Gran Cancelliere del governo O.S.J.
Articolo 3°: su tutti i questionari concernenti all’O.S.J., le decisioni del Principe Gran
Maestro, sono finali, inconfutabili e irrevocabili.
Articolo 4°: il diritto ed il potere per tutti i conferimenti ed investiture di Cavalierato
o d’altre onorificenze dell’O.S.J., appartengono al Principe Gran Maestro, così come
previsto dalle presenti Costituzioni, o che in avvenire saranno eventualmente istituiti dal
Consiglio dell’Ordine con appositi regolamenti.
Articolo 5°: il Principe Gran Maestro, può nominare occasionalmente un
Luogotenente Generale, per rappresentarlo ed agire in sua vece in casi e momenti dove è
richiesta la Sua presenza. Inoltre, per il beneficio e futuro benessere dell’O.S.J., il Principe
Gran Maestro, può nominare un Luogotenente Generale Coadiutore con pieni diritti di
successione.
Articolo 6°: il Principe Gran Maestro, convoca e presiede l’Assemblea dei vari
corpi di governo quando lo ritiene necessario. Dopo aver ricevuto consiglio dal corpo di
governo competente, il Principe Gran Maestro conferma, con decreto personale, i diversi
dignitari e le cariche di governo dell’O.S.J., conferma le persone su cui convengono i
diritti ereditari per la corrispondente posizione di qualunque Priorato, Commende
Ereditarie e simili Associazioni di Cavalleria sotto l’O.S.J..

Capitolo V – LA SUCCESSIONE DEL GRAN MAESTRO


Articolo 1°: in caso di morte, incapacità mentale o abdicazione del Principe Gran
Maestro, se è nominato di diritto un Luogotenente Generale Coadiutore, egli
convocherà la Camera Ministeriale e, in accordo con i dovuti requisiti del cerimoniale,
assumerà l’incarico di Gran Maestro o come Reggente, qualora ritenga che quest’ultima
possa essere una scelta più appropriata e conveniente.
Articolo 2°: in caso di morte, incapacità mentale o abdicazione del Principe Gran
Maestro, se non è stato nominato di diritto un Luogotenente Generale Coadiutore, la
Camera Ministeriale incaricherà il Gran Cancelliere , ad eseguirne le mansioni, fra cui
curare le più urgenti e pressanti questioni del governo O.S.J., convocare il più presto il
Capitolo Generale col proposito di eleggere un nuovo Gran Maestro e rioccupare il posto
della sede Magistrale vacante.
Articolo 3°: se il nuovo eletto Principe Gran Maestro, seguendo l’esempio del suo
predecessore, sceglie di adottare pro-tempore il titolo di Reggente senza rinunciare,
ostacolare, diminuire o non condizionare nessuno dei diritti, doveri, privilegi e prerogative
riconosciutegli da queste elezioni, un convegno ufficiale della Camera Ministeriale dovrà
essere convocato e, durante questo convegno, il Gran Cancelliere riceverà dal nuovo
Reggente eletto il Giuramento di fedeltà all’O.S.J. in conformità del pensiero dei Suoi
fondatori. Dopo il Giuramento di fedeltà pronunciato dal neo Reggente seguirà il Te
Deum. Dopo il Te Deum, il Gran Cancelliere, Ministri, Dignitari della Camera
Ministeriale ed i Cavalieri presenti giureranno obbedienza al neo eletto Gran Maestro. Il
primo atto del neo Gran Maestro, sarà quello di confermare nelle loro cariche tutti o in
parte i Dignitari del Governo O.S.J. o riformare tutti e nominare nuovi Ministri del neo
Governo O.S.J..
Tutti i Dignitari del Governo, ex-officio, derivati dai loro diritti ereditari, questi non hanno
bisogno di conferma e non possono essere rimossi.

Capitolo VI – L’AMMISSIONE DEI MEMBRI


Articolo 1: nell’Ordine possono essere ammessi uomini e donne di qualsiasi
nazionalità, di religione cristiana, che compiono almeno ventuno anni, che posseggano i
meriti, la condizione sociale, la condotta morale, civile e religiosa.
In un ampio spirito di carità, l’Ordine non eslcuderà dall’ammissione quei meritevoli
e filantropici individui che vogliono servire con noi nell’assistenza dei meno fortunati
esseri umani, ma che, per ragioni di nascita, traduzione, retaggio culturale o profonda ed
onesta convinzione nel loro credere e che non sono cattolici. A loro sarà garantita
l’ammissione e saranno assegnati sotto la diretta autorità del Principe Gran Maestro, in un
particolare capitolo di Cavalieri e Dame Filantropici.
Articolo 2: nessuno può essere ammesso nell’Ordine, senza averne fatto regolare
domanda allegando tre fotografie, un questionario-curriculum e la garanzia controfirmata di
due onorabili Cavalieri o Dame, in calce alla stessa, devono attestare sul loro onore e sotto
la propria e assoluta responsabilità che la firma del postulante è stata apposta in loro
presenza, che lo stesso ha i requisiti ed è in possesso dei meriti morali e civili per far parte
dell’Ordine, inoltre le affermazioni del candidato, redatte nella domanda circa le proprie
qualità, titoli, ecc., devono corrispondere a verità, sotto pena, in caso di falsità, sarà
immediata espulsione dall’Ordine dei Cavalieri o Dame proponenti.
Articolo 3°: nella domanda, diretta esclusivamente al Principe Gran Maestro, il
postulante, oltre tutte le proprie generalità e qualità, deve dichiarare di aver preso esatta
conoscenza della presente Costituzione.
Dalla domanda in questione sono dispensati coloro ai quali l’Ordine sia, conferito
motu proprio il titolo di Cavaliere o Dama, dal Principe Gran Maestro.
Articolo 4°: le domande d’ammissione nell’Ordine devono essere trasmesse, per la
loro definizione, direttamente alla Gran Cancelleria O.S.J.
Articolo 5°: il Principe Gran Maestro coadiuvato dal Gran Cancelliere, con
l’evento del presente interregno hanno emanato un decreto speciale, proiettandosi nel XXI
secolo è stato deciso, che da oggi e in futuro le Dame avranno stesso diritto dei Cavalieri
ad esempio, durante la Cerimonia d’investitura, a loro sarà riservato stesso
trattamento, potranno inoltre ricevere anche incarichi di Governo.
Articolo 6°: lasciti o donazioni fatte all’Ordine O.S.J., in memoria dei Cavalieri o
Dame Postumi saranno usati per il mantenimento delle proprie sedi, per la carità e l’aiuto
dei più bisognosi.

Capitolo VII – I CORPI DI GOVERNO

Articolo 1°: la tradizionale Istituzione del Governo dell’Ordine è stata sciolta, per la
durata del periodo dell’interregno, come pure tutti i preesistenti Organi del Governo O.S.J.
Articolo 2°: i nuovi Organi del Governo dell’O.S.J., sono i seguenti:
Il Prelato generale
L’Ufficio del Gran Cancelliere
Il Consiglio Privato del Gran Maestro
Il Corpo degli Assistenti Personali del Gran Maestro
La Camera Ministeriale
Il Corpo Diplomatico
Il Tribunale d’Onore
Il Corpo della Guardia d’Onore

Capitolo VIII – I DIGNITARI DELL’ORDINE

Articolo 1°: tutte le precedenti nomine del Governo, dei Dignitari dell’Ordine sono
cancellate, con esclusione dei Dignitari che hanno privilegi ereditari:
Il Prelato Generale
Il Gran Cancelliere
I Ministri della Camera Ministeriale
Gli Ambasciatori con incarichi speciali


Capitolo IX – IL PRELATO GENERALE

Articolo 1°: gli elevati valori spirituali del Cavalierato e le virtù religiose dei nostri
Padri Fondatori, hanno contribuito a fare del Sovrano Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme un’istituzione unica, dove la vita è religione ed essere religioso significa
vivere. Essere un Cavaliere o Dama dell’O.S.J., è un dono nel quale l’individuo deve
trovare perfezione religiosa com’espressione di una vita sana e ordinaria, fondata sui valori
puri, il valore della carità e quella disposizione dell’animo che spinge l’essere umano a
pensare in termini favorevoli nei confronti del prossimo e di fare a lui del bene. In senso
teologico comprende supremo amore a Dio e benevolenza verso la specie umana.
Articolo 2°: i Cavalieri e Dame dell’ordine, arricchiti nella fede ereditaria dai nostri
predecessori, devono imparare ad amare, rispettare e coesistere con tutti gli uomini di
buona volontà che non hanno gli stessi credi o tradizioni. Dobbiamo trovare, tra noi, una
formula d’amore e comprensione tra i popoli di diverse religioni, giurisdizioni cui
obbediamo o credi. Dobbiamo trovare unione su basi comuni com’espressione di suprema
carità, ma anche, in modo discreto ed evitando disturbi non necessari ai nostri fratelli,
ognuno di noi deve attenersi strettamente ai principi e tradizioni della sua fede
d’appartenenza senza concessioni impossibili o non necessarie e senza compromettere i
principi stessi della nostra fede.
Articolo 3°: il Prelato Generale, dovrà agire in modo da arricchire la spiritualità
d’ogni Cavaliere e Dama dell’Ordine, cercando di provvedere un’appropriata guida
religiosa con Cappellani dell’ordine O.S.J., ad ognuno d’accordo con la propria religione,
credo e giurisdizione, essendo questo il rispetto ecumenico è l’espressione di carità, come il
nostro comune valore di vocazione.
Articolo 4°: il Prelato Generale cercherà di guidare e risvegliare le vocazioni
religiose in modo che l’Ordine, ritorni un’altra volta ad essere valorizzato per i suoi principi
Religiosi e Cristiani, come nel passato è nei nostri tempi.
Articolo 5°: il Prelato Generale è un alto Dignitario dell’ordine, pertanto si dovrà
riconoscere durante le cerimonie di Stato ecc. una posizione di preminenza, il suo posto
spetta su lato sinistro del Principe Gran Maestro.


Capitolo X – L’UFFICIO DEL GRAN CANCELLIERE


Articolo 1°: è costituito l’ufficio del Gran Cancelliere.
Articolo 2°: l’ufficio del Gran Cancelliere, durante il periodo dell’interregno, sarà
oggetto di tutte le questioni problematiche che riguardano il Governo dell’Ordine O.S.J.
Articolo 3°: il Gran Cancelliere , è il capo ufficiale esecutivo dell’Ordine. Egli è
responsabile delle decisioni politiche del Governo e del Consiglio Supremo, per certificare
ed amministrare le attività dell’Ordine, il Gran Cancelliere sarà in carica per un periodo
indefinito a discrezione del Principe Gran Maestro.
Articolo 4°: le delibere del Governo e del Supremo Collegio dell’Ordine, dipendono e
sono decisionali solamente dal Principe Gran Maestro in consultazione con il Gran
Cancelliere.
Articolo 5°: il Gran Cancelliere è un alto Dignitario dell’Ordine, pertanto si dovrà
riconoscere durante le cerimonie di Stato ecc. una posizione di preminenza, il suo posto è a
destra del Principe Gran Maestro.


Capitolo XI – IL CONSIGLIO PRIVATO DEL GRAN MAESTRO


Articolo 1°: tutti i membri del Consiglio Privato hanno il titolo di Consigliere. I
Consiglieri Privati del Principe Gran Maestro, hanno il compito di assistere e
consigliare il Principe Gran Maestro su tutte le questioni di pertinenza del Governo
dell’Ordine O.S.J.
Articolo 2°: i Consiglieri Privati, per la delicatezza e la riservatezza dell’incarico
ricoperto, sono obbligati d’ufficio alla segretezza su tutte le questioni relative relative al
Governo.
Articolo 3°: i Consiglieri Privati sono nominati a vita, a loro sarà riconosciuto
durante le cerimonie di Stato ecc., una posizione di preminenza, il loro posto è a sinistra del
Principe Gran Maestro, inoltre i Consiglieri Privati, hanno immunità nell’Ordine, essi
sono esenti da ogni giudizio e non possono essere giudicati dal Tribunale d’onore.


Capitolo XII – IL CORPO DEGLI ASSISTENTI DEL GRAN MAESTRO

Articolo 1°: il Corpo degli Assistenti Personali del Principe Gran Maestro , essi
sono considerati Attendenti di Servizio. I compiti degli Assistenti Personali del Gran
Maestro, sono quelli di assistere il Gran Maestro in tutte le questioni ordinarie e
amministrative che sono svolte nella Sede Magistrale: esempio, accompagnare, assistere;
ed aiutare il Gran Maestro, durante i suoi viaggi occasionalmente secondo le necessità.
Possono essere delegati dal Gran Maestro ad eseguire trattative riservate in suo nome
(opere di carità umanitarie ecc.).
Articolo 2°: gli Assistenti Personali, possono ricoprire altri incarichi di Governo
poiché non esiste alcun vincolo d’interessi conflittuali.
Articolo 3°: gli Assistenti Personali, sono nominati a vita e hanno il diritto di
preminenza durante le cerimonie di Stato ecc. essi possono stare sul lato destro del Gran
Maestro dopo il Gran Cancelliere.

Capitolo XIII – I MINISTRI DELLA CAMERA MINISTERIALE


Articolo 1°: la Camera Ministeriale, è composta di un ristretto numero di Dignitari
di giustizia e di Grazia, che ha dimostrato capacità professionali, umanitari, socio-culturali
ecc. La Camera Ministeriale è formata dal Principe Gran Maestro, da un Luogotenente
coadiutore, da alcuni Ministri nominati e del Gran Cancelliere.
Articolo 2°: quest’organo del Governo, lavora attivamente negli affari dell’ordine,
essi amministrano, controllano, deliberano e approvano tutte le procedure dell’ordine.
Controllano proposte di nomina dei Dignitari, le richieste dei Postulanti Cavalieri e
Dame, le tasse sociali di tutti i Membri, promozioni, aperture di sedi nazionali ed estere,
accordi diplomatici ecc.
Articolo 3°: la Camera Ministeriale, elargisce con il rispetto le proprie
deliberazioni. Le risoluzioni adottate dalla Camera Ministeriale, saranno approvate da una
maggioranza di voti dei Ministri presenti e di quelli che voteranno per procura. Le suddette
delibere approvate diventano leggi operative solamente dopo la supervisione e
l’approvazione del Principe Gran Maestro, coadiuvato dal Gran Cancelliere.
Articolo 4°: possono far parte alla Camera Ministeriale, tutti i Cavalieri e Dame di
Giustizia e di Grazia che hanno i requisiti necessari: titolo di studio superiore o laurea, che
dimostrino onestà e sincerità all’Ordine, che possano provare la fedina penale pulita,
dimostrare sani principi morali e civili.

Capitolo XIV – IL CORPO DIPLOMATICO


Articolo 1°: tutti i Cavalieri e Dame dell’ordine, possono essere chiamati e nominanti
Membri del Corpo Diplomatico, permanente o temporaneamente.
Articolo 2°: il Principe Gran Maestro, allo scopo di diffondere l’ordine come
soggetto di diritto internazionale nei confronti degli Stati – col diritto di rappresentanza
diplomatica attiva e passiva – e di garantirne il funzionamento in ogni luogo, può nominare,
oltre un certo numero d’Ambasciatori straordinari, un Ministro Plenipotenziario per
ogni Stato e Consoli con determinata circoscrizione territoriale.
Articolo 3°: ai predetti rappresentanti Diplomatici e Consolari possono essere
rilasciati dall’ordine, secondo le consuetudini internazionali, appositi Passaporti
diplomatici.
La prerogativa di fruire un passaporto diplomatico dell’Ordine è estesa, per ragioni
d’opportuno riguardo, al Principe Gran Maestro ed alla sua Famiglia, nonché ai più alti
Dignitari dell’Ordine.
Articolo 4°: gli Ambasciatori Straordinari ed i Ministri Plenipotenziari, quali
rappresentanti diplomatici, hanno diritto al trattamento d’Eccellenza e possono essere
accreditati presso i rispettivi Capi di Stato ove l’ordine ha speciali privilegi o
riconoscimenti.
Il titolo di Ministro Plenipotenziario dell’Ordine può, essere conferito dal Principe Gran
Maestro, anche ad honorem, a persone d’alta posizione sociale e benemerite dell’Ordine
stesso. Ugualmente dicasi per il titolo di Console.
Articolo 5°: i Capi di Stato di cui all’articolo precedente possono, a loro volta,
accreditare un proprio rappresentante diplomatico, con stesso titolo, presso l’Ordine.
Articolo 6°: le nomine dei rappresentanti di cui agli articoli 1 e 5, anche se onorarie,
avvengono normalmente in seguito a reciproco gradimento delle due Alte Parti.
Art. 7°: il Ministro Plenipotenziario rappresenta ufficialmente l’Ordine nel proprio
Stato, per gli affari inerenti all’ordine stesso. I Consoli, anche se Generali, in linea
subordinata, rappresentano l’Ordine nella propria circoscrizione territoriale (Regionale o
Provinciale).
Articolo 8°: se nello Stato, circoscrizione di un Ministro Plenipotenziario, il
Principe Gran Maestro ritiene opportuno, nella sua saggezza, di riunire tutti i Cavalieri e
Dame, residenti in tale Stato, in Associazione Nazionale, questa, secondo le leggi dello
Stato in cui si costituisce, avrà un proprio Statuto ed un proprio Consiglio che dovrà
ottenere preventivamente l’approvazione del Principe Gran Maestro.
Il Principe Gran Maestro quando lo ritiene opportuno, può scegliere le Associazioni
Nazionali di cui alla parte di quest’articolo.
Articolo 9°: a causa della natura molto confidenziale del loro incarico, i Membri del
Corpo Diplomatico sono obbligati d’ufficio alla segretezza su tutte le questioni che
riguardino le relazioni diplomatiche dell’ordine, inoltre dovranno in ogni occasione,
informare il Gran Maestro e il Gran Cancelliere, l’evoluzione degli incarichi a loro
assegnati.

Capitolo XV – IL TRIBUNALE D’ONORE

Articolo 1°: il Tribunale d’Onore sarà composto di due Ministri della Camera
Ministeriale e da un Cavaliere o Dama, eletti dal Priorato d’origine del Cavaliere o Dama
sottomesso al Giudice. Il tribunale sarà presieduto dal Cavaliere o Dama con maggiore
precedenza, secondo la data del loro ingresso all’Ordine.
Articolo 2°: la richiesta o l’accusa contro un Cavaliere o Dama portata davanti al
Tribunale d’Onore sarà sostenuto da un Cavaliere o Dama per scelta del Gran Cancelliere.
Il Cavaliere o Dama accusati, avranno il diritto di scegliere e designare un Cavaliere o
Dama, in sua difesa.
Articolo 3°: contro l’eventuale sentenza emessa dal Tribunale d’Onore, un appello di
Grazia potrà essere deliberato solamente dal Principe Gran Maestro, la sua decisione sarà
irrevocabile.
Articolo 4°: le sanzioni disciplinari che il Tribunale d’Onore potrà adottare, sono le
seguenti:

Ammonizione
Riduzione di grado
Sospensione da funzioni
Cancellazione
Espulsione


Articolo 5°: con l’incarico di cittadini dell’Ordine, ogni Cavaliere o Dama che ha
qualche querela o reclamo contro un confratello, o verso l’Ordine, per ragioni pertinenti
all’Ordine stesso, dovrà presentare tale querela o reclamo, al Tribunale d’Onore
dell’Ordine.
Ogni tentativo da parte del Cavaliere o Dama che vorrà affrontare tali questioni, in un
Tribunale del proprio Paese d’origine o di fronte ad una Corte di un paese straniero: sarà
espulso automaticamente dall’Ordine senza nessun ricorso d’appello.
Articolo 6°: ogni atto d’esibizionismo, da parte degli insigniti, ritenuto lesivo del
prestigio dell’Ordine, sarà punito con l’espulsione.

Capitolo XVI – IL CORPO DELLA GUARDIA D’ONORE


Articolo 1°: il Corpo della Guardia d’Onore è composto da Cavalieri e Dame, eletti
per la loro virtù e specialisti in sicurezza professionale.
Questo Corpo ha l’incarico speciale di scortare e proteggere la sicurezza del Principe Gran
Maestro, essendo messaggeri personali del Gran Maestro. A loro è affidato l’incarico di
informare un Cavaliere o Dama su questioni urgenti, di rappresentare il Gran Maestro nei
momenti di dolore nelle famiglie dei Cavalieri o Dama gravemente ammalati, feriti o morti.
Sono incaricati di scortare un Cavaliere o Dama al processo di fronte al Tribunale d’Onore
e, in caso di sanzioni disciplinari: riduzione di grado, cancellazione, espulsione, confermate
irrevocabilmente dopo l’appello di Grazia, il Corpo della Guardia d’Onore ha l’incarico di
confiscare le insegne, i gradi e quant’altro nel nome dell’Ordine.
Articolo 2°: con le presenti Costituzioni è altresì approvata l’istituzione, in seno
all’Ordine, del Corpo della Guardia d’Onore, con appositi gradi militari, divise, distintive,
decorazioni o labaro, che saranno dettagliatamente determinati con speciale regolamento. A
loro spetta il glorioso incarico di prestare servizio durante le cerimonie e le udienze, per
rendere gli onori e scortare il Principe Gran Maestro e alti Dignitari dell’Ordine.


Capitolo XVII – LA STRUTTURA INTERNAZIONALE DELL’ORDINE


Articolo 1°: l’Ordine è composto dall’Unione di Gran Priorati, Priorati Nazionali,
Priorati Regionali e Commende Provinciali.
Articolo 2°: ogni Gran Priore, Priore, Commendatore, o Balì dovrà essere
assistito da un Consiglio composto di Membri ex-officio e da Membri da lui nominati, con
un numero sufficiente di Consiglieri per assistere i bisogni e le esigenze della propria
amministrazione.
Articolo 3°: la nomina e le attività di questi Consigli dovranno essere comunicate al
diretto superiore del Governo, ( Il Gran Cancelliere).
Articolo 4°: questi Consigli devono riunirsi almeno una volta l’anno o quando il loro
capo di Governo, ( Il Gran Cancelliere) lo ritienga necessario.
Articolo 5°: i Membri ex-officio del Consiglio dei Gran Priorati sono, Cavalieri
Commendatori o Dame di Commenda, che hanno in atto anche incarichi di Governo.
Articolo 6°: i Membri ex-officio del Consiglio dei Priorati Nazionali sono, Cavalieri
Commendatori o Dame di Commenda.
Articolo 7°: i Membri ex-officio del Consiglio delle Commende sono, Cavalieri o
Dame.

Capitolo XVIII – LE ARMI DELL’ORDINE

Articolo 1°: le armi ufficiali dell’Ordine sono, una Croce bianca di Malta
ottagonale, sottoposta sul centro di uno scudo con la Croce di San Giovanni sormontata da
una corona.

  • Un’aquila bicipite sostenuta da una corona Imperiale, con un globo crociato d’oro, uno
    scettro Imperiale sormontato da una Croce Bizantina, al centro una Croce di Malta: al
    centro di questa Croce uno scudo con la Bandiera di San Giovanni.
    Articolo 2°: i principali documenti dell’Ordine, protocolli internazionali, trattati,
    convenzioni e concordati, documenti diplomatici, quelli del Gran Prelato, della Camera
    Ministeriale, della Gran cancelleria, del Tribunale d’Onore, della Guardia d’Onore, come
    pure la documentazione prodotta dal Principe Gran Maestro è firmato dallo stesso,
    porteranno il simbolo di questi blasoni.


Articolo 3°: i simboli dell’Ordine sulla carta intestata, devono essere utilizzati
solamente da tutte le strutture di Governo in sinergia con la Gran Cancelleria, e in casi
eccezionali da Cavalieri o Dame, che hanno necessità di corrispondenza con le strutture
dell’Ordine.
A quest’ultimi non è permesso di utilizzare la carta intestata dell’Ordine, per scopi privati.
Articolo 4°: le Bandiere dell’Ordine sono rettangolari una di colore rosso e un’altra
di colore nero, al centro delle bandiere uno stemma raffigurante un manto con una corona
sovrana, un’aquila bicipite sostenuta da una corone imperiali, con un globo e una croce
d’oro, uno scettro Imperiale sormontato da una croce bizantina, al centro una croce di Malta
e uno scudo raffigurante la croce di San Giovanni.

Capitolo XIX – I GRADI E LE INSEGNE DELL’ORDINE


Articolo 1°: i Cavalieri e le Dame dell’Ordine sono divisi come segue,
A. Cavalieri e Dame di Giustizia (Cavalieri e Dame Ereditari)
B. Cavalieri e Dame d’Onore e Devozione (Stirpe Nobiliare)
C. Cavalieri e Dame di Grazia Magistrale
Articolo 2°: ognuna delle classi precedentemente menzionate, hanno quattro gradi e
indossano le seguenti decorazioni.
Cavaliere di Gran Croce:
In frac o uniforme, la sua decorazione è:
Gran Croce con Trofeo al collo, pendente dal nastro rosso.
Placca sovrapposta dalla Croce di Malta (al lato sinistro del petto). Fascia rossa, indossata
attraverso la spalla, da destra a sinistra.
In abiti civili la sua decorazione è:
Placca in miniatura indossata unicamente sul risvolto sinistro della giacca.
Dama di Gran Croce:
Grande Croce con Trofeo pendente con fiocco rosso sopra il cuore.

Il rimanente istante è uguale come sopra.
Cavaliere Grande Ufficiale:
In smoking o uniforme, la sua decorazione è:
Grande Croce con Trofeo a collo pendente dal nastro rosso.
Placca sovrapposta dalla Croce di Malta (al lato sinistro del petto).

In abiti civili la sua decorazione è:
Placca in miniatura indossata unicamente sul risvolto sinistro della giacca.
Dama Grande Ufficiale:
Grande Croce con Trofeo pendente dal fiocco rosso sopra il cuore.
Il rimanente istante è uguale come sopra.
Cavaliere Commendatore:
In smoking o uniforme, la sua decorazione è:
Grande Croce con Trofeo a collo pendente dal nastro rosso.
In abiti civili la sua decorazione è:
Croce in miniatura indossata unicamente sul risvolto sinistro della giacca.
Dama di Commenda:
Grande Croce con Trofeo pendente dal fiocco rosso sopra il cuore.
Il rimanente istante è uguale come sopra
Cavaliere:
In smoking o uniforme, la sua decorazione è:
Croce a collo pendente dal nastro rosso
In abiti civili la sua decorazione è:
Croce in miniatura indossata unicamente sul risovlto sinistro della giacca.
Dama:
Croce pendente dal fiocco rosso sopra il cuore
Il rimanente istante è uguale come sopra.
Articolo 3°: distintivo e Grado per gli Ufficiali Diplomatici.
Ambasciatori: Cavaliere o Dama di Gran Croce
Consoli: Cavaliere o Dama di Grande Ufficiale
Membri del Corpo Diplomatico Commendatore o Dama di Commenda
Il restante personale diplomatico di tutte le Ambasciate e Consolati, (includendo impiegati
locali, questi dopo un anno d’impiego presso le sedi diplomatiche), hanno il diritto essere
nominato Cavaliere.
Articolo 4°: se un Cavaliere o Dama del Corpo Diplomatico, dovesse ricevere per
meriti speciali un grado più elevato di quello assegnato nella sua posizione diplomatica, tale
grado dovrà essere riconosciuto e usato.
Articolo 5°: il Gran Collare dell’Ordine è riservato al Principe Gran Maestro,
al Reggente, al Luogotenente Coadiutore Gran Maestro e Capi di Stato Stranieri.
Articolo 6°: le Uniformi del Corpo Diplomatico e del Corpo della Guardia d’Onore
dell’Ordine sono, descritte nel corrispondente e separato decreto di regolazione.
Articolo 7°: per tutte le funzioni e Cerimonie di Stato, tutti i Cavalieri dovranno,
indossare lo smoking – le Dame dovranno indossare un abito scuro o nero tradizionale,
(Spalle coperte).
Articolo 8°: in tutte le funzioni e Cerimonie di Stato, tutti i Cavalieri e Dame
dovranno indossare un mantello nero con una Croce di Malta bianca ottagonale di 28 cm di
diametro portata sul lato sinistro all’altezza del cuore senza distinzioni di grado.


Capitolo XX – LE ONORIFICIENZE SPECIALI

Articolo 1°: i Cavalieri o Dame che si sono distinti con le loro azioni umanitarie, e
che hanno servito l’Ordine con lealtà e devozione, potranno essere insigniti con le seguenti
onorificenze.
A. Medaglia d’Oro per servizi speciali
B. Medaglia d’Argento per servizi speciali
C. Medaglia di Bronzo per servizi speciali
D. Medaglia di Merito dell’Ordine


Capitolo XXI – LA FESTA NAZIONALE DELL’ORDINE


Articolo 1°: l’Ordine è sotto il Patrocinio di San Giovanni Battista.
La Festa Nazionale dell’Ordine è commemorata il 24 Giugno d’ogni anno, pertanto tutti i
Cavalieri e Dame di qualsiasi grado sono tenuti a commemorare questo giorno, se è
possibile insieme ai confratelli e consorelle dell’Ordine
Una corona d’alloro in qualsiasi parte del mondo ove è presente l’Ordine, dovrà essere
predisposta nella Chiesa di San Giovanni, inoltre bisogna servire i poveri e i più bisognosi
locali.

Capitolo XXII – LA LINGUA UFFICIALE

Articolo 1°: la lingua ufficiale dell’Ordine è l’inglese, francese, Spagnolo e Italiano.


Capitolo XXIII – GLI EMENDAMENTI E MODIFICHE DELLA COSTITUZIONE DELL’ORDINE

Articolo 1°: il Principe Gran Maestro, per le mutevoli esigenze dei tempi,
nell’interesse dell’Ordine, per proposta del Supremo Gran Consiglio, potrà approvare,
esclusivamente se votate all’unanimità, eventuali modifiche alle presenti Lettere
Costituzioni, eventuali modifiche dovranno essere comunicate immediatamente a tutti i
Dignitari dell’Ordine per osservarli e farli osservare.
MALTA:
Atto Costitutivo del Sovereign Order of Saint John of Jerusalem – Knights of
Malta:
Depositato e registrato presso il Dr. Pierre Cassar LL.D. Notary Public in Malta,
51, Old Bakery Street, Valletta VLT 09.
Con la postilla del Ministero degli Affari Esteri di Malta, N° 76703
ITALIA:
Atto Costitutivo del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di
Malta:
Depositato e registrato presso il Notaio Dott. Riccardo Clemente, Piazza Cavour, 17 –
00193 ROMA
Repertorio N° 88672  – Raccolta  N° 13276


Il Gran Maestro S.A.R.&I. Principe Don Basilio Calì Rudikovich Duca di San
Lorenzo, di Jedisàn e Granduca di Emmathà, ritiene:
“ Che il Cammino da percorrere del Sovrano Ordine di San Giovanni O.S.J. Malta è
quello di continuare a seguire, senza mai lasciare, le tracce del suo straordinario
fondatore Fra Gerardo “.
Dato nella Nostra Sede Magistrale in questo giorno, del 1° Gennaio – Anno Domini
2007, ha testimonianza di ciò e per i poteri a Noi conferiti, poniamo la Nostra Mano e
il Nostro Sigillo del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di
Malta O.S.J., davanti ha uno dei Nostri Ministri e del Nostro Gran Cancelliere.
( Vi sono impressi: in umido il timbro, e a secco il Sigillo dell’Ordine )
Firmano:
S.A.R.&I. Principe Don Basilio Calì Rurikovich Duca di San Lorenzo, di Jedisàn
e Granduca di Emmathà:
Gran Maestro dell’Ordine O.S.J. Malta
S.E. Dott. Ing. Don Giuseppe Grassi Marchese di Sant’Isidoro
Gran Cancelliere dell’Ordine O.S.J. Malta
S.E. Gr. Uff. Bruno Simonis
Ministro della Giustizia dell’Ordine O.S.J.

Protettore:


S.A.R. Il Gran Principe Rubèn Alberto Gavaldà, accetta nuovamente,
dopo la nomina dal 2003 al 2008, di assumere la carica di Protettore
perpetuo del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri
di Malta O.S.J. nei suoi domini dopo la dipartita di S.A.R. il Gran Principe
Hugo Norberto Cabrera Rurikovich Kubarev. Il Principe Gran Maestro,
S.A.R. Don Basilio Calì Rurikovich Duca di San Lorenzo, di Jedisàn e
Granduca di Emmathà, personalmente a nome di tutti i membre
dell’Ordine O.S.J. Malta lo ringrazia per aver accettato nobilmente la
protezione del nostro Ordine O.S.J. Malta .
Che Dio protegga il Principe Gran Maestro O.S.J. Malta.

Dalla Sede Magistrale in Malta, del 1° Gennaiio – Anno Domini 2007
ORDER HEADQARTER: Wollongong house,Main Street Charghur GHR 1262 – Malta

-Tel. 00356/21415359 Mob. 00356/99247954 –
www.cavaleridimalta.name – www.knightsofmalta.name –
e-mail: – knightsofmalta.35@gmail.com – donbasilio77@gmail.com –

info@knightsofmalta.name

JERUSALEM 1048-1291. CYPRUS 1292-1310. RHODES 1311-1523. MALTA 1530-1798. RUSSIA 1798-1907. USA 1908-1976. MALTA 1976


MEMBRI ELETTI DELL’ORDINE NOMINATI DALL’IMPERATORE PAOLO I ZAR DI RUSSIA
Alla Corte Imperiale di San Pietroburgo, in Russia
Sua Maestà, Luigi XVIII, re di Francia
S.A.R. Philippe Louis de Bourbon
S.A.R. Louis Antoine de Bourbon Duca d’Angoulème
S.A.S. Monsignore il Principe di Condè
S.A.S. il Duca d’Enghien
S.A.S. il Duca de Bourbon

Charles Montmorency, Principe di Lussemburgo
Luogotenente-Generale Duca de Richelieu
Louis Joseph Conte Mailli Marchese di Nesle

Gabriel Conte Choiseul d’Aillecourt

Jules René Conte di Litta, Ambasciatore dell’Ordine in Russia
Johann Carl Conte von Zeppelin, Ministro di Wurttemberg in Russia
Helen Pavlowna, Principessa de Mechlenburg-Schwerin
Alexandra Pavlowna, Arciduchessa d’Austria e Ungheria
Colonnello Principe de Rohan, a servizio dell’Austria
Georges d’Engelhardt, Consigliere di Collegio
Principe Francois de Anhalt-Bernburg-Schaumburg
Principe Dolgorouky, Generale di fanteria
Principe Frédéric de Hohenzollern-Hechingen
Principe Charles de Mechlenburg-Schwerin
L’Arcivescovo di San Pietroburgo
Principe Alexandre de Wurttemberg
Antonin Duca di Serra Capriola
Visconte di Clermont-Tonnerre
Generale-Maggiore d’Engelhardt
Louis Bertrand de Beaumont
Barone di Rochefoucault
Conte di Cosse Brissac
Marchese de Jancourt
Conte de la Ch’atre
Duca d’Amount